Sez. 1, Sentenza n. 22633 del 05/02/2014 Cc. (dep. 30/05/2014) Rv. 262348 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione - Credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva delle dichiarazioni - Valutazione unitaria - Necessità.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)