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Sez. L, Sentenza n. 12088 del 01/07/2004 (Rv. 574003 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Indicazione dei presupposti della richiesta di revisione della rendita - Sufficienza - Omessa specificazione delle condizioni di salute - Nullità del ricorso introduttivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574003-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nelle controversie relative all'aumento della rendita Inail per aggravamento della malattia professionale, va esclusa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, qualora siano indicati la titolarità di una rendita e il rigetto in via amministrativa della domanda di revisione e sia stato chiesto l'accertamento della maggiore incidenza della malattia professionale al fine di conseguire l'incremento della prestazione previdenziale, restando irrilevante la carenza dei particolari relativi allo stato di salute, che vanno considerati solo ai fini del risultato complessivo che discende dalla legge, ma non per definire l'oggetto del giudizio, essendo applicabile anche nelle controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. sulla valutabilità da parte del giudice degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 149, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)