Sez. L, Sentenza n. 10588 del 24/10/1998 (Rv. 520067 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Accertamento in giudizio del relativo diritto - Aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - Valutazione - Disciplina ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Identità di "ratio" - Applicabilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nelle controversie in materia di assistenza obbligatoria e, in particolare, in quelle aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi non autosufficienti, trova applicazione la disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. sulla valutabilità anche degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, la cui interpretazione estensiva in adesione ai precetti costituzionali di razionalità ed uguaglianza trova giustificazione - oltre che nella constatazione della sussistenza della identità di "ratio" sotto il profilo dell'attuazione dei principi di economia processuale e della rilevanza del sopravvenire nel corso del giudizio di condizioni dell'azione - nel rilievo di fondo che le discipline sostanziali poste a raffronto (previdenziali, di assicurazione sociale contro gli infortuni e di assistenza sociale) sono accomunate dall'essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell'assistito, riconosciuto come degno di tutela dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)