Sez. 2, Sentenza n. 277 del 12/01/1980 (Rv. 403665 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA DA UN MEDICO CON CONTINUITA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DI UNA CASSA MUTUA - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PRETORE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA DA UN MEDICO CON CONTINUITA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DI UNA CASSA MUTUA - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PRETORE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'attivita professionale, che un medico svolga con continuita in favore degli assistiti di una cassa mutua, integra un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art 409 n 3 cod proc civ, qualora tragga titolo da una convenzione con detto ente, che, regolando le modalita, le condizioni ed i destinatari delle relative prestazioni, ne implichi coordinamento con le finalita dell'ente stesso. Nel concorso di tali requisiti, pertanto, la controversia inerente a quel rapporto resta devoluta alla cognizione del pretore, in funzione di giudice del lavoro, il quale deve essere individuato territorialmente, a norma dell'art 413 secondo comma cod proc civ, secondo i criteri della Sede della cassa mutua o del luogo della conclusione del contratto, stante l'inapplicabilita, alle ipotesi di lavoro autonomo, dell'ulteriore criterio 'del luogo della dipendenza cui e addetto il lavoratorè. (V 4410/78, mass n 394080; (V 2059/78, mass n 391427).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)