Sez. 1, Sentenza n. 7361 del 04/07/1991 (Rv. 472920 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale | Azioni relative a rapporti di lavoro - "Vis attractiva" del Tribunale fallimentare - Sussistenza - Limiti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale
La "vis attractiva" attribuita dall'art. 24 della legge fallimentare alla competenza del Tribunale fallimentare anche per le azioni relative ai rapporti di lavoro - a tutela del principio della "par condicio" dei creditori concorrenti, operante anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa ed implicante la necessità che la domanda diretta a far valere un credito nascente da rapporti siffatti sia proposta nel rispetto delle forme e delle modalità stabilite per l'accertamento del passivo davanti al commissario giudiziale, salva la facoltà del creditore di adire il giudice ordinario con l'opposizione allo stato passivo o con le altre azioni previste ai sensi dell'art. 209 della legge suddetta - non opera solo quando si debba accertare il contratto di lavoro per finalità diverse da quelle dirette ad ottenere il riconoscimento di un determinato credito. Quando, invece, la sussistenza della fonte contrattuale costituisce oggetto di un accertamento incidentale, in forza del quale si intende chiedere il riconoscimento di una pretesa obbligatoria trovano piena applicazione le disposizioni che disciplinano le forme e le modalità per far valere i crediti nel concorso, sia che questo riguardi il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)