Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12890 del 23/05/2017 (Rv. 644612 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Contenuto del ricorso per regolamento di competenza - Deduzione di questioni non attinenti, neanche indirettamente, alla determinazione della competenza - Inammissibilità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In sede di regolamento di competenza, l'ambito della contestazione e, quindi, il potere di controllo spettante alla Corte di cassazione sono limitati all'individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione attinente al merito della controversia ed estranea, pertanto, al tema della competenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di fare valere, in sede di regolamento di competenza, la risoluzione del contratto contenente la clausola compromissoria originante la dichiarazione di incompetenza del giudice "a quo", questione fondante l'assunta caducazione della clausola medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)