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Sez. 3, Sentenza n. 7075 del 28/03/2006 (Rv. 590606 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Contenuto del ricorso per regolamento di competenza - Deduzione di questioni non attinenti neanche indirettamente alla determinazione della competenza - Inammissibilità - Impugnazione ordinaria - Proposizione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590606-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In sede di regolamento di competenza l'ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza. Conseguentemente il ricorso per regolamento può contenere, a pena di inammissibilità, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l'eventuale denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza dev'essere fatta valere con l'impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)