diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5309 del 30/09/1988 (Rv. 459963 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RILIQUIDAZIONE - ESONERO DELL'INADEL DA INTERESSI E RIVALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459963-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RILIQUIDAZIONE - ESONERO DELL'INADEL DA INTERESSI E RIVALUTAZIONE.*

Il disposto dell'art. 23, primo e quarto comma, d.l. 31 agosto 1987 n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 440, che prevede (al primo comma) l'assunzione a carico dello stato dell'Onere dei contributi previdenziali dovuti all'INADEL dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai loro consorzi e dalle comunità montane per il periodo 1982/1986 in ragione del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio servizio, e che (al quarto comma) - nel precisare le modalità di pagamento della quota di contributo gravante sul personale, anche nei casi di riliquidazione di tale indennità derivante da sentenza passata in giudicato - prescrive tra l'altro che le somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità suddetta non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria, contiene da una parte un'implicita interpretazione autentica degli artt. 3 legge n. 299 del 1980 e 4, sesto comma, della legge n. 297 del 1982, talché deve ritenersi che nel calcolare la misura dell'indennità premio servizio non operi il limite già introdotto in passato dalla legge n. 91 del 1977 (sul cosiddetto blocco dell'indennità di contingenza), ma siano computabili anche gli incrementi di quest'ultima maturati successivamente al 31 gennaio 1977; d'altra parte ha efficacia retroattiva - senza limiti di tempo, né di giudicato - anche quanto al prescritto esonero dell'INADEL da interessi e rivalutazione in tutti i casi di riliquidazione dell'indennità premio servizio, fatta computando la maggior quota dell'indennità integrativa speciale dovuta per effetto dell'abrogazione del blocco suddetto. (V 2464/88, mass n 458236; (V 3187/86, mass n 446185).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)