Sez. 5, Sentenza n. 4388 del 07/02/2000 Ud. (dep. 07/04/2000) Rv. 215838 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Per mancata sottoscrizione dell'atto - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
L'art. 555 del codice di rito menziona tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento già pretorile la sottoscrizione del pubblico ministero e quella dell'ausiliario che lo assiste, ma non riconnette alcuna nullità alla mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario dell'atto, che è proprio del pubblico ministero che lo redige e lo sottoscrive. In virtù della funzione di assistenza che l'ausiliario è chiamato a svolgere, a norma dell'art. 126 cod. proc. pen., la sottoscrizione in calce al decreto di citazione assolve soltanto ad un onere funzionale di documentazione e certificazione di autenticità. Ne consegue che la mancanza di siffatto requisito non comporta l'inesistenza giuridica del decreto, ipotizzabile semmai per la diversa ipotesi in cui manchi la sottoscrizione del pubblico ministero, che è elemento essenziale ai fini del perfezionamento - e, dunque, della giuridica esistenza - del decreto di citazione a giudizio, in funzione dell'esercizio dell'azione penale che compete, in via esclusiva, al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)