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Sez. 3, Sentenza n. 5964 del 16/11/1979 (Rv. 402644 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DI TERZI - NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO O DEI SUOI EREDI GIA TITOLARI DELLA PENSIONE - PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI - NEI SOLI CONFRONTI DELL'INAIL - PER INDENNITA, SPESE ACCESSORIE E VALORE CAPITALE DELLA RENDITA ACCORDATA.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402644-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DI TERZI - NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO O DEI SUOI EREDI GIA TITOLARI DELLA PENSIONE - PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI - NEI SOLI CONFRONTI DELL'INAIL - PER INDENNITA, SPESE ACCESSORIE E VALORE CAPITALE DELLA RENDITA ACCORDATA.*

Nell'ipotesi in cui l'Inail abbia corrisposto all'assicurato danneggiato o ai suoi eredi una pensione per l'infortunio sul lavoro subito, il predetto o suoi eredi possono agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all'ulteriore pregiudizio che essi dimostrino di avere riportato, mentre per la parte corrispondente alle somme erogate dall'Inail, a titolo di indennita e di spese accessorie, e per la parte corrispondente al valore capitale della rendita accordata, il responsabile e tenuto nei soli confronti dell'istituto assicuratore, a norma dell'art 11 DPR 30 giugno 1965 n 1124, e non piu verso il danneggiato, essendo stato costui gia risarcito dallo Inail. (V 2595/79, mass n 398929).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)