Sez. 1, Sentenza n. 8857 del 13/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216902 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Modificazioni legislative introdotte per il giudizio abbreviato - Disciplina transitoria escludente l'ammissione ad esso nel giudizio di legittimità - Questione di legittimità dell'art. 4-ter della legge n. 144 del 2000 - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter della legge n. 144 del 2000, che, dettando la disciplina transitoria relativa alle modificazioni delle disposizioni concernenti il rito abbreviato, ha escluso la possibilità di ammissione ad esso, con la conseguente attenuazione del trattamento sanzionatorio, dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto in tale grado di giudizio l'esclusione è giustificata dalla mancata realizzazione della semplificazione e della deflazione dei processi penali, che è a fondamento della diminuente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)