Sez. 2, Sentenza n. 978 del 12/05/1962 (Rv. 251611 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISPETTORATI DEL LAVORO - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - RILEVANZA PROBATORIA - AI FINI DELL'EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - SUSSISTENZA - OPPOSIZIONE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISPETTORATI DEL LAVORO - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - RILEVANZA PROBATORIA - AI FINI DELL'EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - SUSSISTENZA - OPPOSIZIONE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
Le risultanze dei verbali di accertamento delle contravvenzioni per omesso versamento di contributi assicurativi, redatti dall' ispettorato del lavoro, mentre hanno pieno valore probatorio ai fini dell'emissione di un eventuale decreto ingiuntivo di pagamento dei contributi evasi, ammettono sempre, nel giudizio di opposizione la prova sulle circostanze di fatto che il verbalizzante segnala di aver accertato nel corso dell'inchiesta e sono, comunque, liberamente apprezzabili dal giudicè le generiche contestazioni del debitore sulla verita dei fatti accertati dai funzionari verbalizzanti non possono, peraltro ritenersi sufficienti, da sole, a distruggere l'efficienza probatoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)