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Sez. 3, Sentenza n. 294 del 14/01/1980 (Rv. 403681 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DISCIPLINA - FINALITA.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403681-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DISCIPLINA - FINALITA.*

La disciplina normativa della litispendenza, la quale presuppone l'identita oggettiva e soggettiva delle cause pendenti innanzi a giudici diversi, risponde all'esigenza di evitare che una medesima controversia sia esaminata e risolta da organi giudiziari diversi, con la possibilita di pronunce difformi e, in ogni caso, con inutile dispendio di attivita giurisdizionale. (V 3463/71, mass n 355080; (V 1567/68, mass n 333289; (V 12/67, mass n 325613; (V 280/66, mass n 320532).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)