diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3463 del 27/11/1971 (Rv. 355080 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - NOZIONE - LITISPENDENZA TRA OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE ED OPPOSIZIONE ALLA RELATIVA ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355080-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - NOZIONE - LITISPENDENZA TRA OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE ED OPPOSIZIONE ALLA RELATIVA ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*

L'istituto della litispendenza tende ad impedire il simultaneo Esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia. Esso percio presuppone la pendenza attuale, presso due giudici diversi, di due controversie identiche, cui cioe siano comuni le persone, il petitum e la causa petendi. In conseguenza litispendenza non si verifica tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'esecuzione (o agli Atti esecutivi), iniziata in virtu del decreto medesimo munito di clausola di provvisoria esecuzione. Infatti mentre il primo ha per oggetto l'accertamento della inesistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo ed e, quindi, diretto alla revoca del decreto medesimo, oggetto del secondo, invece, e l'accertamento della formale esistenza di un titolo esecutivo o della regolarita degli Atti di esecuzione. (Conf 6'67, mass n 325599).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)