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Sez. 1, Sentenza n. 2431 del 03/12/1965 (Rv. 314530 - 01)

TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314530-01

TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art.1971 cod.civ. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata. La Mancanza di detto presupposto esclude di per se l'annullamento e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non e assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine. (Conf. 997/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)