Sez. 1, Sentenza n. 2431 del 03/12/1965 (Rv. 314530 - 01)
TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*
TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*
L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art.1971 cod.civ. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata. La Mancanza di detto presupposto esclude di per se l'annullamento e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non e assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine. (Conf. 997/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)