Sez. 2, Sentenza n. 6191 del 28/11/1984 (Rv. 437834 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*
L'annullamento della transazione conclusa su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 cod. civ., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte, nei cui confronti si chiede l'annullamento stesso, sia assolutamente e obiettivamente infondata, in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che cioè vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. (V 3004/69, mass n 342895; (V 2661/64; (V 997/63; (V 2467/61; (Conf 4790/77, mass n 388397; (Conf 3024/67, mass n 330745; (Conf 2431/65, mass n 314530).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)