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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22973 del 02/10/2017 (Rv. 645569 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | L.n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Fallimento del debitore in corso di causa - Carattere esclusivo ed assorbente - Conseguenza - Degradazione del ritardo a mera occasione.
Stato
decisa il 2017-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645569-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove lo stato di incapienza o il fallimento del debitore, sopravvenuti nel corso del procedimento rivolto all'accertamento del diritto del creditore, con la conseguente difficoltà di quest'ultimo di ottenere il soddisfacimento, interrompono detta sequenza assumendo - quali fattori idonei a produrre, da soli, l'evento - rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatti autonomi, eccezionali ed atipici rispetto alla serie causale già in atto, che comportano la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)