Sez. 1, Sentenza n. 21391 del 04/11/2005 (Rv. 584706 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Fallimento del debitore nel corso del giudizio - Carattere esclusivo ed assorbente - Conseguenza - Degradazione del ritardo a mera occasione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove il fallimento del debitore, sopravvenuto nel corso del procedimento rivolto all'accertamento del diritto del creditore, e la conseguente difficoltà di quest'ultimo di ottenere il soddisfacimento interrompe detta sequenza assumendo - quale fattore idoneo a produrre, da solo, l'evento - rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato trattandosi di fatto autonomo, eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale già in atto, che comporta la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)