Sez. 1, Sentenza n. 5459 del 20/10/1982 (Rv. 423220 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELL'ELETTO PER REATO COMMESSO IN DANNO DEL COMUNE - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA PARTE DEL MEDESIMO COMUNE - RILEVANZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELL'ELETTO PER REATO COMMESSO IN DANNO DEL COMUNE - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA PARTE DEL MEDESIMO COMUNE - RILEVANZA.*
A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) applicabile ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (art. 12), la pendenza di un processo penale nei confronti dell'eletto, per reato commesso in danno del comune, non è di per sè causa di incompatibilità, la quale può ravvisarsi solo quando il medesimo comune si sia costituito parte civile, poiché la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3 n. 4 della legge citata sussiste solo nei confronti di colui che sia parte giudiziale in una controversia formalizzata in un procedimento civile od amministrativo nei confronti della regione, della provincia o del comune. (Conf 6200/81, mass n 416982).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)