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Sez. 1, Sentenza n. 6200 del 21/11/1981 (Rv. 416982 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELL'ELETTO PER REATO COMMESSO IN DANNO DEL COMUNE - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA PARTE DEL MEDESIMO COMUNE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416982-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELL'ELETTO PER REATO COMMESSO IN DANNO DEL COMUNE - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DA PARTE DEL MEDESIMO COMUNE - RILEVANZA.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), applicabile ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (art. 12), la pendenza di un processo penale nei confronti dell'eletto, per reato commesso in danno del comune, non è di per sè causa di incompatibilità, la quale può ravvisarsi solo quando il medesimo comune si sia costituito parte civile, poiché la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3 n. 4 della citata legge sussiste solo nei confronti di colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con la regione, la provincia od il comune.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)