Sez. L, Sentenza n. 3125 del 21/05/1982 (Rv. 421064 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DONNE DI FATICA GIÀ IN SERVIZIO PRESSO LE IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE E POI PASSATE ALLE DIPENDENZE DELL'E.N.E.L. - RICONOSCIMENTO DI UN'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ACCORDO AZIENDALE 2 OTTOBRE 1963 - VALIDITÀ E LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DONNE DI FATICA GIÀ IN SERVIZIO PRESSO LE IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE E POI PASSATE ALLE DIPENDENZE DELL'E.N.E.L. - RICONOSCIMENTO DI UN'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ACCORDO AZIENDALE 2 OTTOBRE 1963 - VALIDITÀ E LEGITTIMITÀ.*
L'accordo aziendale 2 ottobre 1963 - il quale, estendendo alle Donne di fatica passate alle dipendenze dell'e.N.E.L. e già in servizio presso le imprese elettriche nazionalizzate il contratto collettivo per gli elettrici, ha previsto, per tali lavoratrici, il diritto oltre che agli scatti biennali, ad una indennità di anzianità commisurata a 30/30 dell'ultima retribuzione in relazione alla categoria di appartenenza e riconosciuto alle medesime, per il servizio di sole quattro ore giornaliere da esse prestato fino al 31 luglio 1973, un'anzianità convenzionale, ai soli fini della liquidazione, pari alla metà degli anni di durata del rapporto - è legittimo e valido, in quanto realizza un sistema sostanzialmente equivalente a quello della liquidazione a scaglioni, tenendo conto dei requisiti indicati dall'art. 2120 cod. civ. ed incidendo, invece che sul fattore retributivo (frazione della retribuzione percepita nel tempo anteriore), su quello temporale, ma con l'eguale risultato di porre un rapporto proporzionale tra l'ammontare della retribuzione e la prestazione lavorativa, così riducendo il coefficiente unitario dell'indennità di anzianità in considerazione del dato obiettivo del pregresso ridotto orario di lavoro. (V 3089/80, mass n 406856; (V 325/79, mass n 396408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 02/10/1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)