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Sez. L, Sentenza n. 3089 del 10/05/1980 (Rv. 406856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - DIPENDENTI TELEFONICI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2, ULTIMO COMMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 24 DICEMBRE 1969 - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - DIPENDENTI TELEFONICI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2, ULTIMO COMMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 24 DICEMBRE 1969 - LEGITTIMITA.*

E legittimo il sistema di liquidazione dell'indennita di anzianita previsto dall'art 2, ultimo comma, del CCNL 24 dicembre 1969, per i dipendenti telefonici che, per il periodo di servizio prestato come operatore di commutazione supplente, anteriore e continuativo rispetto a quello prestato in qualita di commutatore ordinario, commisura tale indennita al tempo di durata effettiva delle prestazioni anziche alla durata del servizio in termini di calendario. Tale sistema, sostanzialmente equivalente a quello di liquidazione a scaglioni, incide anziche sul fattore retributivo (frazione della retribuzione percepita nel tempo anteriore) su quello temporale, ma conduce all'eguale risultato di porre un rapporto proporzionale tra lo ammontare della retribuzione e la prestazione lavorativa, riducendo il coefficiente unitario dell'indennita di anzianita. (Conf 325/79, mass n 396408).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 24/12/1969 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)