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Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 07/06/1962 (Rv. 252233 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMESSA MENZIONE DEL NOME DI UNA DELLE PARTI - NULLITA - ESCLUSIONE - RICORSO ALLA PROCEDURA PER CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - CORREZIONI DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO, ANCHE DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1962-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252233-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMESSA MENZIONE DEL NOME DI UNA DELLE PARTI - NULLITA - ESCLUSIONE - RICORSO ALLA PROCEDURA PER CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - CORREZIONI DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO, ANCHE DI UFFICIO.*

La irregolarita formale della intestazione della sentenza, concernente la Costituzione delle parti in giudizio e, addirittura, l'omessa menzione del nome di una di queste, quando, in questo secondo caso, il rapporto processuale sia stato ritualmente costituito nei confronti di tutte le parti, non costituisce motivo di nullita, ma integra gli estremi di un mero errore materiale, che puo essere corretto con la speciale procedura prevista dagli artt 287 e 288 cod proc civ, o dal giudice di appello, allorquando la causa si trovi dinanzi a lui, anche se manchi uno specifico motivo di gravame. (V 2786/61, 1007/60, 1950/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)