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Sez. U, Sentenza n. 25999 del 23/12/2010 (Rv. 615761 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Controversia tra due associazioni relativa a deliberazione assunta da una terza associazione rimasta estranea al giudizio - Intervento in appello da parte di quest'ultima - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'uso del nome e del simbolo della Democrazia cristiana.
Stato
decisa il 2010-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615761-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

La controversia tra due associazioni, in ordine alla nullità di una deliberazione assunta dagli organi di una terza associazione estranea al giudizio, è utilmente decisa sulla base di accertamenti che acquistano l'efficacia del giudicato soltanto tra le parti, e che non possono in alcun modo essere opposti all'associazione che ha assunto la deliberazione, ma non ha partecipato al giudizio, con la conseguenza che l'intervento in appello da parte di quest'ultima è inammissibile, non ricorrendo il caso dell'art. 344 cod. proc. civ. (Nella specie, nella controversia intercorrente tra il partito politico della Democrazia cristiana e l'Associazione dei Cristiano democratici uniti, avente ad oggetto la validità della delibera di una terza associazione - la Democrazia cristiana "storica" - relativamente al diritto all'uso del nome "Democrazia cristiana" e del simbolo costituito dallo scudo crociato con la scritta "Libertas", era intervenuto in appello il Partito popolare italiano, lamentando la propria pretermissione, ma l'intervento era stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, non essendovi litisconsorzio necessario; le S.U., enunciando il principio anzidetto, hanno confermato la decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 37, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)