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Sez. 2, Sentenza n. 11420 del 18/05/2009 (Rv. 608342 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Art. 344 cod. proc. civ. - Intervento in appello - Limiti - Terzo legittimato all'opposizione di cui all'art. 404 cod. proc. civ. - Conseguenze - Giudizio promosso per la tutela delle distanze legali da parte di proprietario di un immobile - Terzo che assuma di essere proprietario del medesimo bene - Intervento in appello - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608342-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

A norma dell'art. 344 cod. proc. civ., nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento del terzo che sarebbe legittimato all'opposizione di cui all'art. 404 cod. proc. civ., in quanto titolare di un diritto incompatibile che potrebbe essere pregiudicato dalla emananda sentenza; ne consegue che, in un giudizio avente ad oggetto la tutela delle distanze di un fabbricato, promosso da soggetto che si affermi proprietario dell'immobile, sussiste la legittimazione ad intervenire, in grado di appello, da parte del terzo che assuma di essere proprietario esclusivo del medesimo bene, in quanto la sentenza - pur rimanendo una "res inter alios acta" - costituisce una situazione giuridica incompatibile col diritto di proprietà vantato dal terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)