Sez. 5, Sentenza n. 2084 del 23/11/1983 Ud. (dep. 05/03/1984) Rv. 163010 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - INESISTENZA DI UNA VALIDA GIUSTIFICAZIONE DA PARTE DEL FALLITO - PROVA DELLA DISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - INESISTENZA DI UNA VALIDA GIUSTIFICAZIONE DA PARTE DEL FALLITO - PROVA DELLA DISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
La Mancanza di una valida giustificazione da parte del fallito della destinazione dei beni acquisiti in epoca precedente e prossima alla dichiarazione di fallimento, costituisce prova della distrazione fraudolenta, perché solo il fallito può e deve dar conto del mancato reperimento di essi e del loro equivalente in danaro o in altri beni. (Conf mass n 154196, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)