Sez. 5, Sentenza n. 644 del 17/03/1987 Cc. (dep. 24/06/1987) Rv. 176243 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - PROVA DELLA CONCRETA DESTINAZIONE - OBBLIGO DEL FALLITO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - PROVA DELLA CONCRETA DESTINAZIONE - OBBLIGO DEL FALLITO.*
Nel caso in cui risulti che, in epoca anteriore o prossima al fallimento, l'imprenditore abbia avuto a disposizione determinati beni, non rinvenuti all'atto della redazione dell'inventario, spetta a lui provare quale concreta destinazione quei beni (o il loro ricavato) abbiano avuto. Pertanto, il fallito (nella specie l'amministratore di società fallita) non può pretendere di sottrarsi all'Obbligo di fornire tutte le giustificazioni relative alla destinazione dei beni suddetti, assumendo che tale Obbligo incombe sul curatore. (Conf mass n 168514; (Conf mass n 163046; (Conf mass n 163010; (Conf mass n 161497; (Conf mass n 160829).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)