Sez. 1, Sentenza n. 909 del 04/04/1970 (Rv. 346316 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - CONCESSIONE IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO-NECESSITA-CONTENUTO - PRECISAZIONE DEL CONTENUTO ESSENZIALE DELL'OGGETTO PRINCIPALE DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO PRETESO DAL CREDITORE - ESPERIBILITA DELL'AZIONE DI SIMULAZIONE DEL PRIVILEGIO.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - CONCESSIONE IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO-NECESSITA-CONTENUTO - PRECISAZIONE DEL CONTENUTO ESSENZIALE DELL'OGGETTO PRINCIPALE DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO PRETESO DAL CREDITORE - ESPERIBILITA DELL'AZIONE DI SIMULAZIONE DEL PRIVILEGIO.*
L'autorizzazione a stare in giudizio deve essere data al curatore del fallimento di volta in volta, per ogni procedimento, ma non e necessario che nel provvedimento vengano specificate tutte le possibili istanze suscettibili di essere utilmente introdotte in causa, essendo sufficiente la precisazione del contenuto essenziale dell'oggetto principale del giudizio da promuovere. Pertanto, l'autorizzazione a resistere nel giudizio per l'accertamento del privilegio preteso dal creditore puo comprendere anche l'Azione di simulazione contro lo stesso privilegio, la quale ha carattere strumentale rispetto all'obbiettivo da raggiungere in giudizio. (sulla prima parte Conf 1148-68, mass n 332628 1029-63 3223-62).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)