diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2945 del 09/10/1972 (Rv. 360693 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - CONTENUTO - OGGETTO PRINCIPALE DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA - - AUTORIZZAZIONE PER LA REVOCA DI UN CONTRATTO - ESERCIZIO DELL'AZIONE IN BASE AD UNA DIVERSA RAGIONE DI DIRITTO - NECESSITA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360693-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - CONTENUTO - OGGETTO PRINCIPALE DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA - - AUTORIZZAZIONE PER LA REVOCA DI UN CONTRATTO - ESERCIZIO DELL'AZIONE IN BASE AD UNA DIVERSA RAGIONE DI DIRITTO - NECESSITA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'autorizzazione al curatore di fallimento a stare in giudizio e sufficiente precisi il contenuto essenziale dell'oggetto principale del giudizio da promuovere, riguardando essa l'Esercizio di un mezzo processuale con riguardo ad un risultato. Pertanto, una volta data l'autorizzazione, al curatore e consentita ampia liberta di condotta processuale. Non occorre, quindi, nuova autorizzazione nel caso in cui, autorizzato il giudizio di revoca di un contratto per sproporzione tra prestazione e controprestazione, l'Azione sia stata poi esperita sotto il diverso profilo dell'anormalita del mezzo di pagamento. (V 909'70, mass n 346316; 1148'68, mass n 332628).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)