diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19982 del 21/03/2013 Ud. (dep. 09/05/2013) Rv. 256182 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Imputato o indagato assistito da due difensori di fiducia - Omesso avviso di fissazione dell'udienza a uno di essi - Nullità a regime intermedio - Mancata deduzione tempestiva da parte dell'altro difensore presente all'udienza - Sanatoria - Sussistenza - Presenza dell'imputato in udienza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256182-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

L'omesso avviso di fissazione dell'udienza del processo di cognizione ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, che rimane sanata se non tempestivamente dedotta, dall'altro difensore ritualmente intervenuto, irrilevante essendo la presenza o meno in udienza dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)