Sez. 5, Sentenza n. 13102 del 04/03/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 239391 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Mancato avviso dell'udienza ad uno dei due difensori nominati dall'imputato - Assenza di entrambi i difensori e dell'imputato all'udienza - Mancata deduzione della nullità da parte del difensore nominato d'ufficio - Sanatoria - Esclusione.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
La nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori nominati dall'imputato non può dirsi sanata quando, non essendo comparso alcuno dei difensori ed essendo rimasto contumace l'imputato, la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, giacché la nomina di quest'ultimo deriva proprio dalla suddetta nullità e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo sia frutto di una nullità l'attitudine a sanare il vizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)