Sez. 3, Sentenza n. 28219 del 28/01/2016 Cc. (dep. 07/07/2016) Rv. 267257 - 01
SPORT | Misure di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione alle autorità di polizia in coincidenza con lo svolgimento di tali manifestazioni - Art. 2 D.L. n. 119 del 2014 - Previsione di obbligatorietà e maggiore durata della misura per il "recidivo" - Applicabilità di tale prescrizione rafforzata alle sole ipotesi di azioni "di gruppo" - Esclusione.
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In tema di violenza negli stadi, per effetto della modifica dell'art. 6, comma quinto, legge n. 401 del 1989 operata dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119 (convertito, con modificazioni, nella l. 17 ottobre 2014, n. 146), la prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è sempre disposta - per una durata superiore rispetto alle ipotesi comuni - qualora il sottoposto sia persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, a nulla rilevando che la condotta violenta sia stata o meno perpetrata nell'ambito di azioni di "gruppo".
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 6 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146, Decreto Legge 22/08/2014 num. 119 art. 2 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)