diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2800 del 27/10/1973 (Rv. 366357 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INESECUZIONE DELL'ORDINE DI LAVORO - ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON PREAVVISO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366357-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INESECUZIONE DELL'ORDINE DI LAVORO - ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON PREAVVISO - LEGITTIMITA.*

La ribellione del lavoratore all'ordine legittimamente impartitogli di restare al proprio Banco di lavoro e il successivo immediato abbandono del posto di lavoro, se non possono farsi assurgere a giusta causa di licenziamento, integrano senza dubbio gli estremi del notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, previsto dall'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604 come causa di licenziamento per giustificato motivo con preavviso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)