Sez. L, Sentenza n. 88 del 10/01/1986 (Rv. 443740 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE GIUDIZIALE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD ABBANDONO DEL POSTO PER VENTI MINUTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE GIUDIZIALE DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD ABBANDONO DEL POSTO PER VENTI MINUTI.*
Ove il contratto collettivo preveda l'abbandono del posto di lavoro come giusta causa di licenziamento, non di meno il giudice - adito a seguito di impugnazione del recesso - è tenuto a valutare la gravità dell'inadempimento del lavoratore in relazione alle circostanze in cui si è attuata la violazione del precetto contrattuale e alla entità dell'offesa all'interesse protetto. (nella specie il giudice del merito - in relazione al disposto dell'art. 25 CCNL 16 luglio 1979 per il settore metalmeccanico privato - aveva ritenuto sussistere la giusta causa di licenziamento in un'ipotesi in cui un lavoratore addetto alla sorveglianza aveva ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro per venti minuti; la S.C., nel confermare tale pronuncia, ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 1355/84, mass n 433481; (V 2800/73, mass n 366357).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)