Sez. L, Sentenza n. 4938 del 17/11/1989 (Rv. 464270 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTE DEL PERSONALE - CRITERI - ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE, ANZIANITÀ E CARICHI DI FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE DI RILIEVO AL SOLO PRIMO CRITERIO - DIVIETO - LIMITI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTE DEL PERSONALE - CRITERI - ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE, ANZIANITÀ E CARICHI DI FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE DI RILIEVO AL SOLO PRIMO CRITERIO - DIVIETO - LIMITI - CONDIZIONI.*
Con riguardo all'ipotesi di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la scelta dei lavoratori deve avvenire in base ai concorrenti criteri delle esigenze tecnico-produttive, della anzianità e dei carichi di famiglia, quali stabiliti dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965, con la conseguenza che il datore di lavoro non può effettuare la scelta assegnando rilievo al solo criterio delle esigenze tecnico-produttive e, pur potendo in alcuni casi dare ad esse prevalenza rispetto agli altri due criteri, è tenuto a dimostrare quali siano in concreto le esigenze tecniche e produttive che impongano la scelta dei lavoratori licenziati ed a spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza di tali esigenze sull'anzianità e sui carichi di famiglia. (V 894/89, mass n. 461897; (V 618/79, mass n. 461897).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 21, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)