Sez. 5, Sentenza n. 5389 del 02/03/1977 Ud. (dep. 29/04/1977) Rv. 135706 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA CON CUI SIA STATA DISPOSTA LA RINNOVAZIONE - REVOCABILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA CON CUI SIA STATA DISPOSTA LA RINNOVAZIONE - REVOCABILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Se e vero che l'ordinanza con cui viene disposta la rinnovazione totale o parziale del dibattimento non condiziona l'ulteriore attivita del giudice di appello e puo, quindi, essere revocata sia esplicitamente che implicitamente, tuttavia cio non esime il predetto giudice, anche quando sia diversamente composto a seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, dal fornire una logica e congrua spiegazione del suo mutato avviso, non dovendo il suddetto potere discrezionale trasmodare in arbitrio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)