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Sez. 3, Sentenza n. 1075 del 01/12/1983 Ud. (dep. 07/02/1984) Rv. 162500 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - REVOCABILITÀ, MODIFICABILITÀ O PARZIALE ESECUZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN SENTENZA.*
Stato
decisa il 1983-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162500-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - REVOCABILITÀ, MODIFICABILITÀ O PARZIALE ESECUZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN SENTENZA.*

L'ordinanza che dispone la rinnovazione totale o parziale del dibattimento non condiziona l'ulteriore attività del giudice di appello e può, quindi, essere revocata sia esplicitamente che implicitamente; tuttavia ciò non esime tale giudice, anche quando sia diversamente composto a seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, dal fornire una logica e congrua spiegazione del mutato avviso. Tale Obbligo di motivazione sussiste, ovviamente, anche quando il giudice di appello dà parziale esecuzione all'ordinanza di rinnovazione, perché in tale ipotesi egli deve indicare le ragioni per le quali ritenga di poter decidere sulla base degli elementi acquisiti, senza necessità di assumere anche gli altri previsti. (fattispecie relativa a difetto di motivazione della sentenza). (V mass n 114424; (V mass n 114540; (V mass n 137903; (V mass n 146862; (V mass n 160321; (Conf mass n 110514; (Conf mass n 135706).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)