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Sez. 1, Sentenza n. 649 del 14/02/1977 (Rv. 384214 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE CLAUSOLE OPERANTI NEI CONFRONTI DEL PRIVATO CONTRAENTE - RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI ADDIVENIRE ALLA STIPULAZIONE - DIVIETO - RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA NEGOZIALE DELL'ORGANO STIPULANTE - NECESSITA - CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE TRA COMUNE ED INGEGNERE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384214-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE CLAUSOLE OPERANTI NEI CONFRONTI DEL PRIVATO CONTRAENTE - RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI ADDIVENIRE ALLA STIPULAZIONE - DIVIETO - RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA NEGOZIALE DELL'ORGANO STIPULANTE - NECESSITA - CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE TRA COMUNE ED INGEGNERE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

In tema di contratti con la pubblica amministrazione, al fine di stabilire quali siano le clausole ed i patti operanti nei confronti del privato contraente, occorre far riferimento non al provvedimento che ha deciso la stipulazione, costituendo questo un mero atto interno, ma alla manifestazione di volonta negoziale che l'organo esecutivo dell'amministrazione ha rivolto all'altro contraente, e che, a seguito di accettazione da parte di quest'ultimo, ha determinato il perfezionarsi dell'accordo. Pertanto, per accertare se, in contratto d'opera professionale, intervenuto fra un comune ed un ingegnere per la redazione di un progetto, siano stati fissati dei limiti di spesa all'opera da progettare, e, conseguentemente, dei limiti al compenso del professionista (ai sensi dell'art 3 della legge 2 marzo 1949 n 143 sulla tariffa degli ingegneri ed architetti), e rilevante il contenuto della lettera con la quale la giunta municipale ha affidato al privato quell'incarico, non anche il contenuto della delibera con la quale la giunta medesima ha deciso di addivenire al contratto. (V 855/76, mass n 379523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)