Sez. 1, Sentenza n. 4210 del 19/10/1989 (Rv. 463898 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - IMPONIBILE DICHIARATO ED IMPONIBILE ACCERTATO - CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - IMPONIBILE DICHIARATO ED IMPONIBILE ACCERTATO - CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Al fine della definizione agevolata, ai sensi del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), dei Tributi relativi a periodi d'imposta, per i quali, anteriormente al 31 ottobre 1973, sia stato notificato atto di accertamento, ma non una decisione di merito, l'imponibile dichiarato e quello accertato integrano parametri rigidi, automatici e non suscettibili di contestazione, senza che rilevi al riguardo che l'imponibile dichiarato sia positivo, ovvero negativo, ancorché per perdite di esercizi precedenti. (V 3048/87, mass n 452151; (V 6643/86, mass n 448796).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)