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Sez. 1, Sentenza n. 6643 del 13/11/1986 (Rv. 448796 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - IMPOSTA DOVUTA IN SEDE DI APPLICAZIONE DEL CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - QUANTIFICAZIONE - REVISIONE DELLA IMPOSTA STESSA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448796-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - IMPOSTA DOVUTA IN SEDE DI APPLICAZIONE DEL CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - QUANTIFICAZIONE - REVISIONE DELLA IMPOSTA STESSA - CONDIZIONI.*

La Determinazione dell'imposta dovuta, in Sede di applicazione del cosiddetto condono tributario di cui al d. l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), è suscettibile di successiva revisione solo per errore materiale o violazione delle norme del citato decreto. Tale revisione, pertanto, non può essere invocata dall'amministrazione, per sanare l'errore consistente nell'aver preso a base l'imponibile dichiarato dal contribuente, quale parametro per la suddetta Determinazione, senza rilevare l'illegittima detrazione di perdite oltre i limiti consentiti dall'art. 112 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, vertendosi in tema di violazione di legge diversa da quella sul condono. (V 3935/84, mass n 435899).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)