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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017 (Rv. 646814 - 02)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada - Competenza “ratione materiae” del giudice di pace - Valore della contravvenzione - Irrilevanza - Deroga della competenza per ragioni di connessione al giudice superiore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646814-02

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

Le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace, ex artt. 204 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore; né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia. (Nella specie, la S.C. adita su regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal tribunale, in causa relativa alla proposizione di un'unica opposizione relativa a molteplici verbali di contravvenzione, ha dichiarato la competenza del giudice di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 104, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)