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Sez. 2, Ordinanza n. 6463 del 21/03/2011 (Rv. 616929 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Cartella esattoriale relativa a più sanzioni - Superamento della competenza per valore del giudice di pace - Competenza del tribunale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616929-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell'art. 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 7, Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 104, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)