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Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 15/12/2015 Cc. (dep. 18/03/2016) Rv. 266610 - 01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Procedimento di recupero delle spese processuali - Competenza - Riparto tra giudice civile e penale - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266610-01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE

In tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti l'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al "quantum" da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del giudice civile a pronunciarsi sulle doglianze dedotte dal ricorrente, che contestava la condanna in solido subita con riguardo alle spese per intercettazioni telefoniche, attinenti a reati diversi da quelli per cui era stato condannato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 200, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 208, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 209, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)