Sez. 1, Sentenza n. 45773 del 02/12/2008 Cc. (dep. 11/12/2008) Rv. 242573 - 01
ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Procedimento di recupero delle spese processuali - Competenza - Riparto tra giudice civile e penale - Criteri.
ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In tema di recupero delle spese processuali e delle sanzioni destinate alla Cassa delle ammende, la competenza del giudice dell'esecuzione penale resta limitata alle questioni relative all'esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato dell'estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell'opposizione all'esecuzione ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 200, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)