Sez. 2, Sentenza n. 6500 del 17/03/2009 (Rv. 607277 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Divieto di produrre documenti nuovi in appello - Operatività - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE
Il divieto di produrre documenti nuovi in appello, previsto all'ultimo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., non opera quando il documento, tardivamente prodotto in primo grado (nella specie, alla terza udienza) senza alcuna opposizione della controparte, sia stato depositato in appello all'atto della costituzione, avvenuta in una udienza successiva alla prima, trattandosi di documento validamente acquisito al processo in ragione dell'intervenuta sanatoria della irritualità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)