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Sez. 3, Sentenza n. 12139 del 10/08/2002 (Rv. 556887 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Documenti nuovi - Produzione successiva alla rimessione della causa al collegio - Inutilizzabilità - Limiti - Omessa opposizione alla produzione tardiva - Applicabilità della disciplina anche in appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556887-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE

A norma degli artt. 184 cod. proc. civ. e 87 disp. att. cod. proc. civ., disposizioni operanti anche in grado di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., la rimessione della causa al collegio costituisce il limite temporale entro il quale le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti, con la conseguenza che questi, ove successivamente prodotto, non possono essere utilizzati ai fini della decisione; tuttavia, trattandosi di disciplina dettata nell'interesse delle parti, la sua inosservanza deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio, ed in questo caso la parte non può neppure allegare in cassazione la eventuale slealtà processuale della controparte consistente nella tardività della produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)