diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1298 del 26/04/1972 (Rv. 357823 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - INFORTUNIO DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER RESPONSABILITA DELLA PA - OBBLIGHI A CARICO DELLA PA - RISARCIMENTO DEL DANNO E CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA - DETRAIBILITA DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE DALL'IMPORTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO RIPORTATO PER CAUSA DI SERVIZIO DA MILITARE DI LEVA.*
Stato
decisa il 1972-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357823-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - INFORTUNIO DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER RESPONSABILITA DELLA PA - OBBLIGHI A CARICO DELLA PA - RISARCIMENTO DEL DANNO E CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA - DETRAIBILITA DELL'AMMONTARE DELLA PENSIONE DALL'IMPORTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO RIPORTATO PER CAUSA DI SERVIZIO DA MILITARE DI LEVA.*

L' amministrazione pubblica, responsabile dell'incidente o infortunio occorso ad un suo dipendente, e tenuta sia a risarcirlo(o a risarcire i familiari superstiti, in caso di decesso della vittima), sia a corrisponderglì o a corrispondere ai superstitì, la pensione privilegiata, riconosciuta dovuta per l'invalidita o la morte, derivante da causa di servizio, senza che l'ammontare della pensione possa essere detratto dalla misura del risarcimento. Ne, a tale effetto, rileva che si tratti di pensione privilegiata, poiche neanche in questo caso il fatto illecito assurge a causa dell'attribuzione patrimoniale in cui la pensione consista, per il sorgere della quale e necessario e sufficiente che la morte e la invalidita siano derivate da causa di servizio, avente in se il pericolo della lesione o infermita riportate.(nella specie la SC ha ritenuto applicabile l'enunciato principio al caso del militare di leva - nella specie ufficiale di complemento di prima nomina - che, a seguito di un incidente stradale occorsogli mentre era trasportato, per ragioni di servizio, su un autoveicolo militare, aveva riportato lesioni permanenti gravi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)