Sez. 3, Sentenza n. 632 del 30/01/1990 (Rv. 465065 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE - VITTIME DEL DOVERE - SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEI PROSSIMI CONGIUNTI - DIMINUZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO DALLO STATO - ESCLUSIONE.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE - VITTIME DEL DOVERE - SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEI PROSSIMI CONGIUNTI - DIMINUZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO DALLO STATO - ESCLUSIONE.*
La "speciale elargizione" prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 - che sia stata erogata a favore dei prossimi congiunti di una "vittima del dovere" (nella specie uccisa in occasione d'una rivolta di detenuti) - non può essere portata in diminuzione della somma dovuta agli stessi a titolo di risarcimento del danno dalla amministrazione dello stato, in concreto riconosciuta aver concorso a causare l'evento dannoso, dovendosi escludere una cosiddetta compensatio lucri cum damno, giacché la "speciale elargizione" corrisposta per motivi di solidarietà trova solo occasione, ma non dipendenza, genetica o causale, nel fatto illecito dannoso, che ha reso attuale una delle ipotesi previste dalla legge per l'erogazione di quell'indennizzo. (V 9528/87, mass n 456605; (V 4863/78, mass n 394572; (V 1298/72, mass n 357822; (V 1298/72, mass n 357823).*
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1973 num. 629 CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 466
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)