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Sez. 4, Sentenza n. 4515 del 08/01/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153518 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - TITOLARE DELL'IMPRESA O DIRETTORE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO DELL'APPRESTAMENTO DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE AL CAPO CANTIERE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153518-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - TITOLARE DELL'IMPRESA O DIRETTORE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO DELL'APPRESTAMENTO DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE AL CAPO CANTIERE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ESCLUSIONE.*

In tema di infortuni sul lavoro l'imprenditore o il direttore dei lavori non vanno esenti da responsabilità penale solo perché abbiano delegato l'apprestamento delle misure antinfortunistiche ad un capo cantiere, il quale è semplicemente un preposto. (ammette l'esenzione da responsabilità se la scelta del capocantiere è caduta su persona idonea: V. Mass. N. 137430; per la illegittimità della delega a semplici prestatori d'opera: V. Mass. N. 134272; per l'illegittimità dell'affidamento alla prudente discrezione di operai esperti V. Mass. N. 142863; per la legittimità della delega a determinate condizioni V. Mass. N. 141049; 132598 per la legittimità della delega (sia pure implicitamente) V. 134267; 135562; 149727).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)