Sez. L, Sentenza n. 14999 del 21/11/2000 (Rv. 541928 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Sottoscrizione del ricorrente sull'originale e non sulla copia notificata - Validità della procura - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
L'art. 125, comma primo cod. proc. civ., che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti, non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non è sottoscritta dalla parte nella copia notificata (nella specie la sottoscrizione di uno dei ricorrenti figurava sull'originale ma non sulla copia notificata dell'atto, che pur indicava quel soggetto tra i ricorrenti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)